Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è modificato come segue:
In vigore dal 15 mag 1987
1. All', il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:
« b) della media dei prelievi all'importazione per i cereali di base più comunemente usati, calcolata per i primi 25 gioni del mese precedente e modificata in funzione del corrispondente prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; »
2. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
Conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2743/75, quando la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo, essa viene modificata tenendo conto degli eventuali adeguamenti del prezzo di entrata del cereale o dei cereali presi in considerazione ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione, nel periodo compreso tra la data della prefissazione e la data dell'esportazione, moltiplicata per il coefficiente che, nella colonna 2 della tabella dell'allegato, corrisponde al contenuto in prodotti cerealicoli del mangime composto per il quale è stata prefissata la restituzione all'esportazione. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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