Art. 7

In vigore dal 14 mag 1987
1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione in libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle proprie quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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