Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:
In vigore dal 14 mag 1987
1. All':
- al paragrafo 2, prima frase i termini « entro il 5 settembre » sono soppressi;
- il paragrafo 3 è soppresso.
2. All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. Ciascuno degli Stati membri interessati:
- designa, previa consultazione delle organizzazioni professionali più rappresentative dei settori della produzione e/o della commercializzazione dei succhi d'uva, l'organismo di cui al paragrafo 1. Detta designazione va effettuata entro le due settimane successive all'indicazione degli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali, come previsto dall', paragrafo 2;
- presenta alla Commissione, entro i tre mesi successivi alla designazione di cui al primo trattino, i programmi elaborati da detto organismo accompagnati da un parere motivato sulla loro conformità con le condizioni di cui all'articolo 3 e sulla loro incidenza in ordine all'incremento dei consumi. »
3. All'articolo 2 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Quando attuano per la prima volta una campagna promozionale, gli Stati membri interessati possono far eseguire uno studio ai fini dell'elaborazione del programma di cui all'.
A tal fine lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una proposta in cui figurino come minimo le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'organismo incaricato dallo Stato membro della realizzazione dello studio;
b) tutti i dettagli relativi alle ricerche proposte, con indicazione dei termini per l'esecuzione, dei risultati previsti e eventualmente dei terzi che prendono parte all'esecuzione;
c) il prezzo netto, tasse escluse, proposto per tali ricerche, espresso nella moneta dello Stato membro sul cui territorio l'organismo è stabilito, indicando la ripartizione dell'importo per le singole voci e il corrispondente piano di finanziamento.
Il costo totale dello studio di cui al primo comma è finanziato nei limiti del 5 % dell'importo complessivo previsto per il finanziamento delle campagne promozionali nello Stato membro interessato di cui all', paragrafo 2. »
4. All'articolo 3:
- al paragrafo 2, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente testo:
« - le scadenze per la realizzazione delle varie e azioni e il rispettivo calendario; le azioni devono essere realizzate entro i diciotto mesi successivi al giorno della conclusione del contratto ».
- il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
« 4. Si procede alla realizzazione di studi che permettano di controllare l'efficacia delle azioni durante o dopo il loro svolgimento. I risultati di tali studi vengono comunicati alla Commissione che ne informa il comitato di gestione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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