Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:
In vigore dal 13 mag 1987
1. All'articolo 20, il testo dei primi due commi è sostituito dal seguente testo:
« Le imprese di trasformazione presentano all'organismo incaricato di controllare il diritto all'aiuto i contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78 stipulati con i produttori entro un mese dalla data della loro conclusione.
Qualora si rifornisca presso acquirenti riconosciuti, l'impresa di trasformazione presenta all'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto, entro un mese dalla data di consegna dei prodotti, una dichiarazione relativa alle forniture giornaliere, recante tra l'altro l'identificazione degli acquirenti riconosciuti e i quantitativi di foraggi ricevuti, con l'indicazione dei produttori che hanno stipulato contratti con gli acquirenti riconosciuti. »
2. È inserito il seguente articolo 21 bis:
« Articolo 21 bis
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'acquirente di foraggi da essiccare deve impegnarsi a:
- presentare all'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto, entro un mese dalla data della loro consegna a una impresa di trasformazione dei foraggi da essiccare, i contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1417/78;
- tenere un registro in cui vanno riportati almeno gli acquisti e le vendite giornalieri dei foraggi, suddivisi per prodotto, indicando per ciascuna partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, l'impresa di trasformazione destinataria;
- mettere a disposizione dell'organismo competente la propria contabilità finanziaria;
- agevolare le operazioni di controllo;
2. All'acquirente riconosciuto è attribuito un numero di identificazione. L'organismo competente può concedere un riconoscimento provvisorio all'acquirente interessato all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato constati l'adempimento delle condizioni richieste per il riconoscimento e comunque al termine del sesto mese successivo al mese di concessione del riconoscimento provvisorio.
3. Il riconoscimento è ritirato se, salvo causa di forza maggiore, non è più adempiuta una delle condizioni di riconoscimento di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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