Art. 6
In vigore dal 11 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. EYSKENS
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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