Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 4129/86 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 11 mag 1987
1. All'articolo 6, paragrafo 3, all'importo « 2 355 ECU » si sostituisce l'importo « 2 590 ECU ». 2. All'articolo 17, paragrafo 2, agli importi « 160 ECU » e « 470 ECU » si sostituiscono gli importi « 180 ECU » e « 515 ECU ».
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