Art. 2
In vigore dal 8 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.
(4) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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