Art. 1
In vigore dal 6 mag 1987
1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, l'immissione in consumo in Francia di fragole fresche o refrigerate di cui alla sottovoce 08.08 A I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna, è limitata a:
- 800 t al giorno per il periodo compreso tra il 7 e il 9 maggio 1987,
- 400 t al giorno per il periodo compreso tra l'11 e il 16 maggio 1987.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente se le autorità spagnole non abbiano approvato misure adeguate, che consentano di garantire che i quantitativi originari della Spagna immessi in consumo sul mercato francese non superino i quantitativi succitati.
3. Le autorità spagnole sono tenute a comunicare alla Commissione e alla Repubblica francese i provvedimenti adottati in applicazione del paragrafo 2. La Commissione valuta l'efficacia di tali misure con riferimento agli obiettivi da raggiungere e notifica alla Francia la soppressione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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