Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 107/87 è inserito il seguente articolo:

In vigore dal 6 mag 1987
« Articolo 1 bis 1. In caso di concessione dell'aiuto di cui all', l'Italia può erogare un aiuto nazionale complementare il cui importo non può superare il 50 % di detto aiuto. Possono beneficiare dell'aiuto nazionale complementare unicamente i prodotti ottenuti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali in cui è stata accertata la presenza di afta epizootica e che non sono state dichiarate indenni da tale malattia, nonché i prodotti ottenuti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali confinanti con le precedenti. L'aiuto nazionale non può essere concesso per i prodotti ottenuti da animali della specie suina allevati in unità sanitarie locali nelle quali non sono più stati rilevati casi di afta epizootica da tre mesi e per i prodotti ottenuti da suini allevati in unità sanitarie locali confinanti con le precedenti. Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del confine della zona di contaminazione. 2. Le autorità italiane comunicano alla Commissione i quantitativi di carni ammessi a beneficiare dell'aiuto nazionale nonché il volume globale dell'aiuto erogato. »
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