Art. 1
In vigore dal 6 mag 1987
1. Su richiesta del trasformatore, da presentarsi fino al 29 maggio 1987 e in deroga al regolamento (CEE) n. 1729/78, le autorità competenti degli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli di restituzione per i prodotti di base trasformati in prodotti chimici di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio (5), nel periodo dal 1o luglio 1986 al 31 dicembre 1986, allorquando la domanda del titolo e/o la costituzione della garanzia è stata effettuata successivamente alla trasformazione del prodotto di base, a condizione che il trasformatore apporti prove sufficienti al fine di permettere alle sopradette autorità di effettuare i controlli amministrativi necessari e al fine di constatare l'osservanza da parte del trasformatore delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. All'atto della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, il trasformatore in causa deve apportare la prova, sotto forma di una dichiarazione di quest'ultimo, attestante che i prodotti chimici oggetto della richiesta di un titolo di restituzione non hanno beneficiato della restituzione all'esportazione applicabile a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.
3. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente al trasformatore che non sia stato in grado di conformarsi, per motivi indipendenti dalla sua volontà, alle disposizioni degli del regolamento (CEE) n. 1729/78, prima della trasformazione del prodotto di base in causa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1258:oj#art-1