Art. 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2718/86 è modificato come segue:

In vigore dal 4 mag 1987
1. Nel secondo trattino i termini « 28 febbraio 1987 » sono sostituiti da « 30 aprile 1987 »; 2. Nel terzo trattino i termini « 30 aprile 1987 » sono sostituiti da « 30 maggio 1987 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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