Art. 1
Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2718/86 è modificato come segue:
In vigore dal 4 mag 1987
1. Nel secondo trattino i termini « 28 febbraio 1987 » sono sostituiti da « 30 aprile 1987 »;
2. Nel terzo trattino i termini « 30 aprile 1987 » sono sostituiti da « 30 maggio 1987 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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