Art. 1

In vigore dal 30 apr 1987
1. A norma delle disposizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 1582/86, l'organismo di intervento spagnolo e l'organismo di intervento francese acquistano, nei limiti definiti al paragrafo 2, i quantitativi di granturco loro offerti nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno 1987. 2. I quantitativi che possono essere offerti all'intervento nell'ambito del presente regolamento si limitano a: - 300 000 t per la Spagna; - 700 000 t per la Francia. Qualora i quantitativi offerti superino il massimale previsto al comma precedente, l'organismo di intervento interessato applica un coefficiente di riduzione alle offerte ricevute. 3. Il prezzo da versare corrisponde al prezzo di intervento, adeguato se del caso, delle relative bonificazioni e riduzioni, valido per la campagna 1986/1987, previa applicazione di nove maggiorazioni mensili, espresso in moneta nazionale in base al tasso rappresentativo applicabile il 30 aprile 1987. Il prelievo di corresponsabilità applicabile alle operazioni di acquisto previste dal presente regolamento è quello valido il 30 aprile 1987, espresso in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo applicabile alla stessa data. Il termine di pagamento applicabile alle operazioni di cui sopra è quello valido nello Stato membro interessato per le operazioni di intervento effettuate nel mese di aprile. 4. I quantitativi offerti devono essere consegnati entro il 15 agosto 1987. 5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'acquisto è realizzato a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio (4) e ai regolamenti (CEE) n. 1569/77 (5) e (CEE) n. 1570/77 (6) della Commissione.
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