Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1799/76 è modificato come segue:
In vigore dal 30 apr 1987
1. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Ogni produttore di lino oleaginoso è tenuto a presentare entro il 15 dicembre di ogni anno una dichiarazione di raccolta. »
2. All'articolo 17, paragrafo 1 la data del 31 dicembre è sostituita dalla data del 15 febbraio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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