Art. 2

In vigore dal 29 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il disposto dell', paragrafo 6 si applica esclusivamente alle cauzioni costituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. (5) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (6) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27. (7) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (8) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2. (9) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (10) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1. (11) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (12) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12. (13) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
Storico versioni

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