Art. 2
In vigore dal 29 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il disposto dell', paragrafo 6 si applica esclusivamente alle cauzioni costituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.
(5) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(6) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.
(7) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(8) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.
(9) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(10) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(11) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(12) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
(13) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1181:oj#art-2