Art. 1

In vigore dal 28 apr 1987
Per il 1987 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato, senza pregiudizio delle cattture già autorizzate dal regolamento (CEE) n. 4036/86 per lo stesso periodo.
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