Art. 4
In vigore dal 28 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 197 del 6. 8. 1986, pag. 12.
(2) GU n. C 283 del 10. 11. 1986, pag. 104.
(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 34.
(4) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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