Art. 2
In vigore dal 23 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 8.
(3) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13.
(4) GU n. L 26 del 29. 1. 1987, pag. 18.
Storico versioni
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