Art. 1

All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 21 apr 1987
« Il finanziamento delle spese derivanti dal presente regolamento viene effettuato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1). (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1 ».
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