Art. 3

In vigore dal 21 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54. (4) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 11.
Storico versioni

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