Art. 3
In vigore dal 21 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54.
(4) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 11.
Storico versioni
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