Art. 2
In vigore dal 21 apr 1987
Al punto 38 della parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (1), « Prodotti destinati a un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella di cui alla parte I », è aggiunto il seguente testo:
« In caso di spedizione del burro come tale direttamente destinato all'utilizzazione industriale sperimentale:
- casella 104:
destinato alla denaturazione nel quadro di un progetto industriale sperimentale - regolamento (CEE) n. 2409/86
- casella 106:
la data anteriormente alla quale il burro come tale deve essere stato utilizzato nel quadro del suddetto progetto. »
Storico versioni
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