Art. 2

In vigore dal 21 apr 1987
Al punto 38 della parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (1), « Prodotti destinati a un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella di cui alla parte I », è aggiunto il seguente testo: « In caso di spedizione del burro come tale direttamente destinato all'utilizzazione industriale sperimentale: - casella 104: destinato alla denaturazione nel quadro di un progetto industriale sperimentale - regolamento (CEE) n. 2409/86 - casella 106: la data anteriormente alla quale il burro come tale deve essere stato utilizzato nel quadro del suddetto progetto. »
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