Art. 2
In vigore dal 15 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 10 marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
(3) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 47.
(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 44.
Storico versioni
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