Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 205/73 è modificato come segue:

In vigore dal 14 apr 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Per quanto riguarda le misure d'intervento di cui all'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commisssione, anteriormente al giorno 10 di ogni mese e per ciascun centro d'intervento, le informazioni relative al mese precedente che figurano nell'allegato del presente regolamento. » 2) È inserito l'allegato del presente regolamento.
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