Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 205/73 è modificato come segue:
In vigore dal 14 apr 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Per quanto riguarda le misure d'intervento di cui all'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commisssione, anteriormente al giorno 10 di ogni mese e per ciascun centro d'intervento, le informazioni relative al mese precedente che figurano nell'allegato del presente regolamento. »
2) È inserito l'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:1058:oj#art-1