Art. 2
In vigore dal 8 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1016:oj#art-2