Art. 2
In vigore dal 8 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1987.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. L 78 del 24. 3. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 1.
(3) GU n. C 238 del 20. 9. 1986, pag. 3.
Storico versioni
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