Art. 2

In vigore dal 6 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 23.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:986:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo