Art. 2
In vigore dal 6 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
(4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 15.
(5) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
Storico versioni
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