Art. 2
In vigore dal 3 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
(2) GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 40.
(4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 37.
Storico versioni
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