Art. 4

In vigore dal 1 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (5) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5. (6) GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 5. (7) GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 17. (8) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (9) GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16. (10) GU n. L 382 del 16. 12. 1986, pag. 3.
Storico versioni

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