Art. 1

In vigore dal 31 mar 1987
All', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 230/87 la data del 31 marzo 1987 è sostituita da quella del 30 aprile 1987 per i quantitativi la cui distribuzione gratuita sotto forma di prodotti trasformati sia stata chiesta anteriormente al 1o aprile 1987 dagli enti caritativi alle autorità competenti.
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