Art. 2
In vigore dal 31 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
Storico versioni
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