Art. 2

In vigore dal 31 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 14. (4) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 86. (5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12. (6) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.
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