Art. 2
In vigore dal 31 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 159 del 26. 6. 1986, pag. 6.
(2) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 191.
(3) GU n. L 176 del 14. 7. 1986, pag. 15.
(4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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