Art. 2

In vigore dal 31 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 159 del 26. 6. 1986, pag. 6. (2) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 191. (3) GU n. L 176 del 14. 7. 1986, pag. 15. (4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 1.
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