Art. 2

In vigore dal 31 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 25 del 26. 1. 1987, pag. 3.
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