Art. 2
In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 266 del 6. 10. 1984, pag. 12.
(4) GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 15.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.
Storico versioni
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