Art. 1
In vigore dal 27 mar 1987
1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano i prodotti del settore delle carni bovine descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 828/87 che rientrano nei gruppi di qualità indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prezzi di acquisto all'intervento espressi in ECU per 100 kg peso morto, sono quelli indicati nell'alle- gato II.
3. I prezzi di acquisto di ciascuna qualità, di cui al paragrafo 2, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria concessa dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81.
Storico versioni
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