Art. 1
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
In vigore dal 27 mar 1987
i quantitativi e i valori delle mele da tavola di cui alla sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune immessi in libera pratica, suddivisi:
- secondo la nomenclatura Nimexe, e
- per paese di origine.
I dati di cui sopra sono comunicati con la seguente frequenza:
- ogni venerdì per le mele da tavola immesse in libera pratica il lunedì, il martedì e il mercoledì,
- ogni martedì per le mele da tavola immesse in libera pratica il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica della settimana precedente.
Se nel corso di uno dei due periodi in esame non è stato immesso in libera pratica alcun quantitativo, lo Stato membro è tenuto ad informarne la Commissione mediante telescritto da inviare nei giorni sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:886:oj#art-1