Art. 1
In vigore dal 26 mar 1987
1. Fino al 30 aprile 1987, su richiesta dell'interessato e in deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86, le autorità competenti possono procedere al rilascio di certificati di restituzione per l'amido o la fecola trasformati in uno dei prodotti approvati nel periodo compreso tra il 1o luglio 1986 e il 31 dicembre 1986, anche se la domanda di certificato e/o la costituzione della cauzione sono posteriori alla trasformazione dell'amido o della fecola, purché il fabbricante sia in grado di fornire prove sufficienti a consentire alle autorità competenti di espletare i necessari controlli e purché soddisfi ad una delle tre condizioni di cui al paragrafo 2.
2. La deroga si applica esclusivamente ai fabbricanti che:
a) non siano stati in grado di costituire la cauzione per motivi indipendenti dalla loro volontà, ma che abbiano preso tutte le necessarie disposizioni per conformarsi al disposto dell'articolo 4 del citato regolamento (CEE) 2169/86 prima della trasformazione dell'amido o della fecola, oppure
b) il cui nome non figuri nell'elenco dei fabbricanti riconosciuti previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 di detto regolamento, ma che possano dimostrare di aver osservato le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 di tale regolamento prima della trasformazione dell'amido o della fecola, oppure
c) il cui nome figuri nell'elenco dei fabbricanti riconosciuti, previsto dall'articolo 3, paragrafo 4 di detto regolamento, ma che non abbiano potuto rispettare le disposizioni di cui all'articolo 4, perché lo Stato membro non ha designato l'autorità competente.
Storico versioni
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