Art. 2
In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteH. DE CROO
(1)GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.
Storico versioni
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