Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteH. DE CROO (1)GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:992:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo