Art. 1

In vigore dal 23 mar 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, della sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 ed ex 85.01-36, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della RDT, dell'Ungheria e dell'URSS. 2. L'espressione « motori polifase normalizzati » comprende tutti i motori oggetto di una normalizzazione internazionale, in particolare quella della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). I motori in questione hanno le seguenti velocità normalizzate di rotazione: 3 000 giri al minuto, 1 500 giri al minuto, 1 000 giri al minuto e 750 giri al minuto; i seguenti livelli normalizzati di potenza: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW e le seguenti altezze normalizzate di assi: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 mm. 3. L'importo del dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alle differenza tra il prezzo unitario netto, franco frontiera della Comunità, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato nell'allegato. Questo prezzo franco frontiera della Comunità per un prodotto non sdoganato è netto se le condizioni effettive di vendita prevedono che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione; esso viene diminuito dell'1 % pr ogni mese di dilazione di pagamento effettivamente concesso. 4. a) Ove le autorità doganali riscontrino che tra l'importatore e l'esportatore o un terzo esiste un'associazione o un accordo di compensazione, ai sensi dell', paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità non può costituire un riferimento per determinare il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità, previsto al paragrafo 3. Il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità corrisponde, in tal caso, al valore in dogana quale sarebbe determinato in conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci. In mancanza, se per un importatore associato non è possibile determinare il valore in dogana conformemente alle disposizioni precedenti, il prezzo netto franco frontiera corrisponderà al valore in dogana quale questo sarebbe determinato conformemente all', paragrafo 3 dello stesso regolamento. b) Le disposizioni della lettera a) si applicano in particolare ai motori originari dei paesi in questione e importati dalle società elencate qui di seguito: 1.2 // // // Importatori // Origine dei motori // // // Enital (Milano) // URSS // Mez-Italiana (Milano) // Cecoslovacchia // Sofbim (Argenteuil) // Bulgaria // Stanko-France (Longjumeau) // URSS // Neotype Techmaschexport // // (Bergisch-Gladbach) // URSS // Elprom (Borken/Hessen) // Bulgaria // // 5. Sono d'applicazione le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, fatte salve quelle del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:864:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo