Art. 1
In vigore dal 23 mar 1987
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.
Queste sospensioni sono applicabili dal 1o aprile al 30 giugno 1987.
Storico versioni
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