Art. 2

In vigore dal 23 mar 1987
1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l', paragrafo 2 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte comulata del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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