Art. 3
In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 18 marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DE CROO
(1) GU n. L 353 del 13. 12. 1986, pag. 7.
Storico versioni
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