Art. 1

In vigore dal 23 mar 1987
1. A decorrere dal 6 aprile 1987 possono essere ammessi all'intervento, negli Stati membri in possesso dei requisiti posti dall'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, i prodotti figuranti in allegato, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87 (10). Tuttavia gli organismi d'intervento sono autorizzati ad accettare oltre alle presentazioni previste per ogni Stato membro, una presentazione supplementare tra quelle riportate nell'allegato, purchè si tratti di carni disossate entro i limiti prescritti dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2226/78. 2. A norma dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81, possono essere acquistati dall'intervento le carni della categoria A: carcasse di giovani animali maschi non castrati, di età inferiore a due anni e della categoria C: carcasse di animali maschi castrati. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo d'intervento stabilito per la campagna di commercializzazione 1986/1987 corrisponde a 344 ECU per 100 chilogrammi di peso morto per le categorie citate al paragrafo 2 della qualità R3. 4. Le differenze dei prezzi d'intervento fra la qualità R3 e le altre qualità sono le seguenti, espresse in ECU/100 kg: 1.2.3 // // Categoria A // Categoria C // U2 // + 20 // + 20 // U3 // + 15 // + 15 // U4 // - // + 5 // R2 // + 5 // - // R4 // - // - 10 // 02 // - 15 // - // 03 // - 20 // - 20 5. Gli Stati membri che procedono alla suddivisione delle classi di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81 sono autorizzati a limitare gli acquisti di intervento a determinate sottoclassi. 6. A richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore è tenuto a presentare, unitamente al quarto posteriore offerto, anche il quarto anteriore facente parte della stessa mezzena.
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