Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 23 mar 1987
1) All'articolo 3 il testo dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 è sostituito dal testo seguente: « 2. L'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 si applica secondo le modalità seguenti: a) la rilevazione dei prezzi medi di mercato viene effettuata alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione (1). Qualora si faccia riferimento a un gruppo di qualità: - il prezzo medio del mercato comunitario si ottiene applicando il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento, - il prezzo medio di mercato o di intervento in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, corrisponde alla media dei prezzi di mercato o di intervento di ognuna delle qualità in esame, ponderate in base alla loro importanza relativa nelle macellazioni effettuate da tale Stato membro o da tale regione, - il prezzo medio di intervento comunitario corrisponde alla media dei prezzi d'intervento di ognuna delle qualità in esame, ponderate in base alla loro importanza relativa nelle macellazioni comunitarie; b) gli acquisti di intervento ad opera degli organismi di intervento di uno o più Stati membri o regione di uno Stato membro sono aperti il secondo lunedì successivo alla constatazione che le condizioni di cui al paragrafo 2 ricorrono simultaneamente e per la prima volta il 6 aprile 1987. Tuttavia, gli interventi avviati negli Stati membri nei quali dopo il 6 aprile 1987 tali condizioni non sono più soddisfatte, restano in vigore fino a quando le constatazioni dei prezzi si riferiscono al periodo antecendente tale data; in questo caso il prezzo d'acquisto è: - quello previsto dall'articolo 6 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e per il suo calcolo non si tengono in considerazione i prezzi rilevati in questi Stati membri; - oppure, in mancanza di tale prezzo, pari all'87 % del prezzo d'intervento; c) gli acquisti sono sospesi il secondo lunedì successivo alla constatazione che per tre settimane consecutive le citate condizioni non ricorrono più simultaneamente; in questo caso gli organismi di intervento cessano di prendere in consegna le carni acquistate entro e non oltre la fine della settimana successiva della constatazione; d) gli acquisti riprendono il secondo lunedì successivo alla constatazione che per due settimane consecutive le condizioni succitate ricorrono di nuovo simultaneamente; e) qualora la situazione del mercato di uno Stato membro lo richieda, l'apertura e il ripristino degli acquisti possono essere anticipati, in tale Stato membro, rispetto ai termini di cui alle lettere b) e d), ma non possono in nessun caso iniziare prima del lunedì successivo alla relativa constatazione; f) per il calcolo della media ponderata dei prezzi di mercato, la ponderazione si basa sull'importanza relativa delle macellazioni effettuate dallo Stato membro rispetto alle macellazioni comunitarie per ognuna delle categorie in esame; g) i prezzi d'acquisto sono fissati in base alle due rilevazioni del prezzo di mercato più recenti, entro l'ultimo lunedì di ogni mese e per la prima volta entro l'ultimo lunedì del mese di marzo; i prezzi d'acquisto sono applicabili a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; tuttavia, se gli elementi di calcolo presi in considerazione danno esito ad un prezzo d'acquisto di almeno 1,5 ECU per 100 kg da quello precedentemente fissato, resta in vigore quest'ultimo; h) per variazione sensibile ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68 si intende qualsiasi variazione degli elementi che entrano nel calcolo del prezzo di acquisto che comporti, in base alle due rilevazioni più recenti, un divario superiore a 5 ECU per 100 kg rispetto a quello precedente; i prezzi di acquisto così calcolati sono applicabili a partire dal secondo lunedì successivo alla loro fissazione; i) l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6 bis, paragrafo 5 sarà decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 e sarà subordinata alle modalità fissate al momento dell'adozione delle predette misure. (1) GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28. » 2) All'articolo 18, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:827:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo