Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:

In vigore dal 20 mar 1987
1) All'articolo 6, paragrafo 1 il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il versamento del prezzo entro il termine previsto dall'articolo 10, secondo comma costituiscono esigenze principali la cui esecuzione è garantita dalla costituzione di una cauzione di gara pari a 25 ECU per tonnellata. » 2) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura è fissato l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione delle esigenze principali relative al prelievo del burro entro il termine previsto dall'articolo 10, secondo comma, all'esportazione del burro tal quale o previa trasformazione entro il termine previsto dall'articolo 15 ed al suo arrivo nel paese di destinazione. In caso di inadempimento di detti obblighi, la cauzione di destinazione di cui al primo comma è incamerata totalmente. Il suo importo è pari al prezzo d'intervento del burro valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte maggiorato di 10 ECU per tonnellata e diminuito dell'importo del prezzo versato a norma dell'articolo 10. » 3) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Articolo 10 Prima del prelievo del burro l'aggiudicatario versa all'organismo di intervento per ciascun quantitativo che intende ritirare il prezzo indicato nell'offerta. L'aggiudicatario è tenuto a versare tale prezzo e a prelevare il burro aggiudicatogli entro un termine: - di 15 mesi se si tratta di una vendita fino a 150 000 t di burro, - di 18 mesi se si tratta di una vendita superiore a 150 000 t di burro, a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita con il paese di destinazione. Se il prezzo non viene versato entro il termine di cui al precedente comma, fermo restando l'incameramento dell'intero importo della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 la vendita è annullata per i quantitativi corrispondenti. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 è immediatamente svincolata per i quantitativi per i quali il prezzo è stato versato entro il termine previsto. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:815:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo