Art. 1
In vigore dal 20 mar 1987
1. Nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, la Spagna è tenuta a comunicare mensilmente alla Commissione, entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di granturco e di sorgo originari di paesi terzi e i quantitativi di glutine di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui della spremitura della frutta figuranti rispettivamente alle sottovoci 23.03 A II, 23.03 B II e 23.06 A II della tariffa doganale comune, di qualsiasi origine, che siano stati immessi in consumo sul suo territorio nel corso del mese precedente. Tuttavia, le comunicazioni relative al periodo antecedente la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere effettuate entro e non oltre dieci giorni da tale data.
2. I quantitativi di granturco e di sorgo importati a decorrere dal 1o gennaio 1987 a norma del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione (3), sono oggetto di una contabilità separata.
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