Art. 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 8/81 è modificato come segue:

In vigore dal 19 mar 1987
1) al paragrafo 2 la data del 1o gennaio 1987 è sostituita dalla data del 1o gennaio 1989; 2) è aggiunto il paragrafo seguente: « 6. La Repubblica ellenica può altresì procedere alla distruzione integrale o parziale dei quantitativi da smaltire. I quantitativi distrutti possono superare quelli risultanti dall'applicazione del paragrafo 3. »
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