Art. 4
In vigore dal 19 mar 1987
Il regolamento (CEE) n. 204/87 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:786:oj#art-4
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:reg:1987:786:oj#art-4