Art. 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1910/86 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 16 mar 1987
« 2. Nel limite di detto contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a tali prodotti è totalmente sospeso ».
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